OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIABILE DELLE RETRIBUZIONI

02 gennaio 2018

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA N.2/2018

 

 

OGGETTO: OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIABILE DELLE RETRIBUZIONI

 

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili, pertanto non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Firma della busta paga e prova del pagamento

La nuova norma specifica anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante in quanto la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere soltanto la traccia bancaria del pagamento stesso.

A chi si applica il divieto di pagamento in contanti della busta paga?

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

  • ai contratti a tempo pieno e part-time;
  • ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.

La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

  • nella Pubblica Amministrazione;
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Sanzioni

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state previste anche le sanzioni applicabili ai contravventori: il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


I vostri referenti presso lo Studio Borla sono a disposizione per ogni necessità di chiarimento in merito a quanto indicato nella presente circolare.

 

Cordiali saluti

 

Ivrea, 2 gennaio 2018

 

STUDIO BORLA

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