DETRAZIONE IVA ACQUISTI – NUOVI TERMINI DI SCADENZA

02 gennaio 2018

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA N.1/2018

 

OGGETTO: DETRAZIONE IVA ACQUISTI – NUOVI TERMINI DI SCADENZA

 

Dalla dichiarazione IVA 2018 (anno d’imposta 2017) cambia la tempistica di registrazione delle fatture di acquisto per poter fruire della detrazione IVA, in quanto la novità introdotta dal DL 50/2017 modifica quanto inizialmente previsto dal DPR 633/72 (Decreto Iva).

Il nuovo articolo 19 del D.P.R. 633/1972 cambia completamente il termine entro il quale un contribuente titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, accorciandolo praticamente di due anni, in quanto prevede che l’Iva, dal momento in cui diventa esigibile - art. 6 del DPR 633/72 - può essere detratta esclusivamente entro l’anno, o più precisamente “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Quindi, per le fatture datate 2017, il termine ultimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione è il 30 aprile 2018.

 

Al fine di definire il passaggio dalla precedente alla nuova normativa sulla detrazione dell’Iva sugli acquisti, il D.L.50/2017 ha previsto le seguenti scadenze:

  • le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017);
  • le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018);
  • le fatture datate 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017.

 

Modalità di applicazione contabile della nuova normativa:

Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determineranno delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del quarto trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA. Ciò poiché le fatture ricevute nel 2018 - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - si registreranno nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017.

 

Pertanto gli importi registrati nel 2018:

  • saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018;
  • andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.

 

In pratica, le fatture datate 2017 e ricevute dopo la liquidazione del mese di dicembre 2017 devono essere registrate sul registro acquisti entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale iva relativa all’anno 2017 (attualmente il 30 aprile 2018) ma devono però essere ricomprese in tale dichiarazione iva annuale e generare un credito o un maggior credito iva annuale e non nella dichiarazione del periodo in cui sono state materialmente registrate.

 

Indicazioni operative per i clienti dello Studio:

  • Clienti con gestione presso il nostro Studio della contabilità IVA: tutte le fatture di acquisto con data fino al 31.12.2017 e ricevute entro tale data, devono essere consegnate allo Studio entro il 31 gennaio 2018. Quelle con data fino al 31.12.2017 ma ricevute dopo tale data, devono essere consegnate allo Studio tassativamente entro il 16 febbraio 2018 al fine di permetterci di provvedere alle registrazioni contabili ed alla predisposizione della dichiarazione IVA nei termini di Legge.
  • Clienti con gestione autonoma contabilità IVA: si raccomanda di provvedere il prima possibile alla registrazione di tutte le fatture di acquisto con data fino al 31.12.2017, ed in ogni caso entro il 28 febbraio 2018, con le modalità indicate nella presente circolare, al fine di permettere allo Studio di effettuare i necessari controlli per la predisposizione e l’invio della dichiarazione IVA nei termini di Legge.

 

I vostri referenti presso lo Studio Borla sono a disposizione per ogni necessità di chiarimento in merito a quanto indicato nella presente circolare.

 

Cordiali saluti

 

Ivrea, 2 gennaio 2018

STUDIO BORLA

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